Alla luce della comunicazione APOS di oggi (15 aprile 2026) in materia di “gestione forme di lavoro a distanza e attività in presenza”, si rileva una evidente contraddizione rispetto al quadro vigente.

Si scrive che “non è consentito lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità mista ossia, alternando nella stessa giornata prestazione lavorativa in presenza e prestazione lavorativa a distanza, o viceversa”, richiamando il Regolamento di Ateneo sulle forme di lavoro a distanza.

Tale interpretazione appare però in aperta contraddizione con quanto stabilito nell’ambito dei contratti individuali di lavoro agile, laddove si prevede – espressamente – la possibilità di rientro in sede per esigenze di servizio o problematiche organizzative.

Che qualcuno sia incappato nell’ennesimo bias cognitivo?
Perché si trasforma ancora una volta la oramai stucchevole “prudenza datoriale” in un vero e proprio divieto generalizzato?

Gli effetti di questa rettifica si rivelano come l’ennesimo intento restrittivo contrario alla natura stessa del lavoro da remoto. Peraltro, non sono chiare le motivazioni che reggono questa operazione. In particolare, non è chiaro se tale rigidità sia collegata a esigenze logistiche interne (la tanto contestata condivisione delle scrivanie) oppure, ancora, alla solita prudenza datoriale.

I recenti orientamenti giurisprudenziali in materia di infortuni in itinere hanno esteso la tutela di chi lavora da casa agli spostamenti, non solo per motivi di lavoro, ma anche per esigenze personali…

Insomma, la domanda è proprio semplice: APOS vuole solo ridurre al minimo gli spostamenti del personale solo per evitare problemi nei tribunali?

Dopo che ai telelavoristi sono già state imposte timbrature del tutto inutili, questo è l’ennesimo tentativo di ridurre statisticamente il rischio più che di gestirlo in modo coerente?

Noi continuiamo a rilevare una sproporzione nella gestione complessiva del personale, con una forte strutturazione degli aspetti procedurali e dei doveri a carico delle lavoratrici e dei lavoratori, a fronte di una minore attenzione alla concreta esigibilità dei diritti, che restano in capo al datore di lavoro e alle strutture dirigenziali competenti.

Per tutti questi motivi CUB chiede un riesame dell’impostazione comunicata, al fine di ricondurre l’applicazione delle regole entro il perimetro contrattuale e giurisprudenziale vigente.

Ci piace in questa sede anche ricordare che se si viene in ufficio è per motivi di lavoro e non per farsi una passeggiata in centro città!