Come CUB riteniamo necessario portare l’attenzione di tutte/i una questione troppo a lungo sottovalutata: la gestione degli abiti da lavoro, dei dispositivi di protezione e dei servizi igienico-assistenziali all’interno dell’Ateneo.
La situazione emersa nel corso dei nostri sopralluoghi RLS è estremamente preoccupante, sia per i lavoratori – compresi quelli precari e in appalto – che per gli studenti, a fronte di obblighi normativi chiari e di una giurisprudenza ormai consolidata.
IL QUADRO NORMATIVO: OBBLIGHI NON OPINABILI
La disciplina degli abiti da lavoro, dei relativi obblighi di manutenzione e lavaggio, nonché dei servizi igienico-assistenziali connessi (spogliatoi e docce), si colloca in un’area di confine tra il diritto del lavoro, la normativa prevenzionistica e i principi generali in tema di organizzazione. L’evoluzione normativa e giurisprudenziale degli ultimi anni ha progressivamente superato tutte le letture formalistiche, approdando a una ricostruzione unitaria fondata sulla funzione concreta degli strumenti di lavoro e sulla centralità della tutela della persona del lavoratore.
Fondamento sistematico: art. 2087 c.c. e normativa prevenzionistica
Il punto di partenza è rappresentato dall’art. 2087 c.c., quale clausola generale che impone al datore di lavoro l’adozione di tutte le misure necessarie, secondo particolarità del lavoro, esperienza e tecnica, a tutela dell’integrità psico-fisica del prestatore, integrando la disciplina speciale. In questo quadro si inserisce il D.Lgs. n. 81/2008, che definisce e disciplina i DPI, estendendo gli obblighi datoriali oltre la mera fornitura alla manutenzione, riparazione, sostituzione e al mantenimento in condizioni igieniche adeguate.
Oggi, le previsioni normative del D.Lgs. n. 81/2008 costituiscono il punto di innesto per una lettura estensiva degli obblighi datoriali, sviluppata dalla giurisprudenza di legittimità, in relazione agli indumenti (e non solo ai DPI in senso stretto).
Il lavaggio degli indumenti di lavoro come misura di sicurezza
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha qualificato il lavaggio degli indumenti da lavoro come componente essenziale delle misure prevenzionistiche, escludendone la natura meramente accessoria od organizzativa, secondo un orientamento ormai consolidato.
Le più recenti pronunce affermano che:
- il mantenimento in condizioni igieniche adeguate implica necessariamente il lavaggio e la sanificazione;
- tali attività sono funzionali a preservare l’efficacia protettiva dell’indumento;
- i relativi costi non possono essere trasferiti sul lavoratore;
- in caso di inadempimento datoriale, il lavoratore ha diritto al rimborso delle spese sostenute.
La giurisprudenza adotta un criterio funzionale: ogni indumento idoneo a proteggere da rischi per la salute o da condizioni igieniche pregiudizievoli integra un DPI, con conseguente applicazione integrale degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008, anche in tema di gestione e lavaggio. Ne deriva che, in ambito laboratoriale (es. chimica, farmacia, ecc.), NON dovrebbe gravare su studenti e ricercatori l’onere di approvvigionamento e lavaggio dei camici; tuttavia, salvo alcune prassi dipartimentali riferite ai DPI in senso stretto, presso l’Ateneo si riscontrano diffusamente consuetudini di auto-fornitura e auto-lavaggio, con trasferimento dei relativi costi su soggetti deboli, evidenziando un persistente scarto tra precetto e prassi applicativa.
Divise obbligatorie e abiti da lavoro funzionali
Accanto ai DPI, le divise obbligatorie e gli abiti da lavoro funzionali, ove l’uso sia imposto e strettamente connesso all’attività, rientrano nella sfera di competenza del datore di lavoro; in particolare, nelle attività operative (servizi tecnici, manutenzioni, attività all’aperto, come orti e campi agricoli), caratterizzate da sistematica esposizione a sporco, usura o agenti potenzialmente pericolosi e dall’inidoneità all’uso extra-lavorativo, gravano sul datore gli obblighi di manutenzione e lavaggio.
Spogliatoi e docce: obblighi spesso ignorati
Il D.Lgs. n. 81/2008 impone la predisposizione di spogliatoi, armadietti e docce ove richiesti dall’attività, quali presidi essenziali di tutela igienico-sanitaria, anche al fine di prevenire contaminazioni. La loro assenza o inadeguatezza risulta riscontrabile in diversi contesti dell’Ateneo: situazioni come quella dell’Orto Botanico evidenziano, oltre alla pratica dell’auto-fornitura, una carenza di spazi idonei destinati al cambio e alla pulizia personale e degli indumenti da lavoro.
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TRA OBBLIGHI DI LEGGE E PRATICHE REALI
Quanto sopra non intende costituire un mero “elenco della spesa” né alimentare polemiche, ma evidenzia l’esigenza prioritaria di assicurare – in tutti i contesti – la tutela di chi opera in Ateneo. Al contempo, mette in luce come gli obblighi datoriali, sempre più considerati in chiave sistemica, si estendano non solo ai DPI, ma anche a questioni specifiche quali gli indumenti di lavoro, la loro manutenzione e lavaggio, nonché la disponibilità di servizi igienici adeguati.
È inaccettabile:
- imporre l’uso di abiti da lavoro senza garantirne manutenzione e lavaggio;
- prevedere attività c.d. sporche o a rischio senza docce e spazi igienici adeguati;
- scaricare sui dirigenti e preposti responsabilità che, per legge, spettano al datore di lavoro;
- far pagare tali obblighi ai lavoratori, spesso precari o in appalto, o addirittura agli studenti e e ai volontari del servizio civile.
In Ateneo non mancano situazioni concrete che testimoniano la gravità del problema. È evidente che la sicurezza e l’organizzazione del lavoro non possono ricadere sui lavoratori: norme precise impongono al datore di lavoro di fornire tutto quanto necessario per lo svolgimento delle attività in condizioni sicure e dignitose.
Questo principio non riguarda solo i DPI o gli abiti da lavoro, ma investe ogni aspetto dell’ambiente lavorativo: dal microclima (leggi qui) agli arredi (leggi qui), dagli spogliatoi agli spazi comuni, fino alla manutenzione degli edifici (leggi qui). Chiunque abbia esperienza diretta di questi temi riconoscerà immediatamente la fondatezza di queste osservazioni.
NON È DISORGANIZZAZIONE: È SCARICO DI RESPONSABILITÀ
A fronte di questo quadro normativo, la situazione reale nell’Ateneo appare gravemente carente e, per molti aspetti, fuori controllo.
- Mancata consultazione degli RLS su questi temi, in violazione delle più elementari regole della prevenzione partecipata.
- Carenza di DPI e abiti da lavoro per lavoratori e lavoratrici, anche in contesti di rischio e in attività tecniche.
- Esposizione degli studenti e delle studentesse, con l’eccezione parziale di contesti come i cantieri archeologici e alcuni laboratori dipartimentali.
- Totale assenza di un servizio di lavaggio degli indumenti da lavoro, con conseguente trasferimento dei costi sui lavoratori.
- Grave opacità organizzativa, con procedure non chiare, disomogenee o addirittura inesistenti.
- Incertezze nei percorsi delle professioni sanitarie, dove non è chiaro chi debba garantire la fornitura/lavaggio di dispositivi.
- Situazioni paradossali, quali lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria costretti a procurarsi autonomamente materiali essenziali per gli esami (es. flaconi e provette).
Quanto emerge non è un problema marginale o episodico: si tratta di un modello organizzativo che trasferisce su lavoratori e, in parte, sugli studenti, costi, rischi e responsabilità che la legge attribuisce chiaramente all’Ateneo.
In un contesto come il nostro, caratterizzato da molteplicità e diversità di rischi – biologici, fisici, ambientali – la situazione assume una gravità ancora maggiore. A differenza di molte realtà lavorative in cui ci si confronta normalmente con un’unica tipologia di rischio (ad esempio un’azienda chimica), nell’Ateneo le fonti di pericolo sono numerose, variegate e spesso interconnesse.
Resta fermo che, se l’Ateneo adottasse una gestione coerente con il D.Lgs. n. 81/2008, il rischio per la salute delle persone e i disagi organizzativi sarebbero notevolmente ridotti. Oggi, invece, la commistione sistemica tra le diverse attività genera rischi non solo per chi opera materialmente, ma anche per chi gravita negli spazi in cui si svolgono attività pericolose.
LE NOSTRE RICHIESTE
Come CUB chiediamo con urgenza la piena applicazione delle regole in materia di DPI, abiti da lavoro e servizi igienico-assistenziali:
- la fornitura generalizzata e adeguata di indumenti e dispositivi per lavoratori e studenti;
- l’attivazione di un servizio di lavaggio;
- l’adeguamento di spogliatoi, armadietti e docce (ove necessarie);
- la consultazione reale e preventiva degli RLS;
- la trasparenza totale sulle procedure e sulle responsabilità.
SULLA SICUREZZA NON SI RISPARMIA!
Su questo tema ci eravamo già espressi riguardo ai lavoratori in appalto nelle portinerie (leggi qui!), che ricordiamo nuovamente anche in questo breve scritto, perché per noi sono colleghi e colleghe a pieno titolo, così come i volontari del servizio civile.
La sicurezza, l’igiene e la dignità del lavoro non sono questioni secondarie: sono obblighi di legge e principi fondamentali. Su questi obblighi, CUB non intende più attendere. Senza interventi immediati, le norme resteranno sulla carta, mentre rischi e costi continueranno a gravare su chi lavora e studia.
